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FIGLI CONTRO I LORO PAPÀ. VIOLENZA PSICOLOGICA CONTRO GLI UOMINI

Oltre alla violenza sulle donne esiste pure la violenza sul genere maschile. La violenza psicologica e la manipolazione sono comportamenti gravi e spesso integrano reato. Abusi emotivi, mentali, verbali, coercizione, manipolazione, sopraffazione sono le varie forme in cui si manifesta la violenza psicologica.

Ma non solo: ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni, atti di disprezzo, menzogne e di offesa alla dignità.  Una violenza che non lascia segni visibili esteriormente, ma lividi nell’anima, perché si crea una situazione di ansia, depressione, stress,  sofferenza emotiva. Secondo alcuni è una forma di violenza ritenuta meno grave rispetto a quella fisica. In realtà tale violenza  assai diffusa  è molto grave perché è rivolta ad annullare la personalità e l’autostima della vittima. Quali reati possono ingenerare la violenza psicologica e la manipolazione.

Quando la violenza psicologica è ripetuta e continua nel tempo, potrebbe sussistere il reato di maltrattamenti  tra figli e genitori previsto dall’art. 572 c.p. Si configura quando un soggetto maltratta il padre. Quando una persona, con violenza o minaccia, obbliga un’altra a fare o tollerare od omettere qualcosa, violando la libertà personale e psichica, commette violenza privata, prevista dall’art. 610 c.p. Tale norma protegge da qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, per costringere a fare, a non fare o a tollerare una determinata azione.

Ciò che distingue la violenza privata dal reato di minaccia non è la materialità del fatto, ma gli effetti prodotti e l’elemento intenzionale: nella minaccia è richiesta un’intimidazione generica, che prescinde dalle finalità dell’agente; nella violenza privata l’azione minatoria è finalizzata al compimento dell’evento di danno, ossia il comportamento coartato del soggetto passivo. La violenza psicologica e la manipolazione possono anche integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p. che punisce colui che con condotte reiterate, minaccia o molesta verbale taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si tratta di un reato abituale, per la cui configurazione è necessaria la ripetizione delle condotte di minaccia o violenza verbale. Occorre fornire la prova della violenza psicologica e ciò non è sempre semplice, anche perché le dichiarazioni della vittima non sono spesso considerate sufficienti. Quando chi esercita violenza psicologica, lo fa innanzi a terzi, questi divengono testimoni, che possono essere citati nel processo penale, unitamente ad un consulente tecnico (psicologo e/o psichiatra) che potrebbe riferire con riguardo allo stato di prevaricazione. Infine, potrebbe essere utile registrare o fare video per dimostrare la sussistenza delle violenze subite, acquisibili come documenti ex art. 234 c.p.p.

La violenza psicologica e la manipolazione costituiscono comportamenti gravi che possono integrare diversi gravi reati, per i quali è possibile presentare una denuncia o una querela. La menzogna all’interno della giurisprudenza italiana: «La persona che ha conoscenza dei fatti che devono essere accertati nel procedimento penale, è denominata “testimone” quando depone davanti al giudice (art. 194); è denominata “persona che può riferire circostanze utili ai fini dell’indagine”quando è esaminato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (artt. 362 e 351). Tale soggetto è ammonito circa l’obbligo di “rispondere secondo verità” alle domande che gli sono rivolte (art. 198). Se il testimone di fronte al giudice dice il falso o tace ciò che sa, commette falsa testimonianza (art. 372 c.p.); se il “possibile testimone” di fronte al pubblico ministero tiene la medesima condotta, commette il delitto di “ false informazioni” (art. 371 -bis c.p.). Di fronte alla polizia giudiziaria il possibile testimone che dica il falso non è, perciò soltanto punibile; ma può commettere il delitto di favoreggiamento, se con la sua condotta “aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità” (art. 378 c.p.)».

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