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Autonomia differenziata: un altro voto favorevole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a vantaggio incostituzionale delle regioni del nord

da Ernesto Mancini pubblicato sul Diritto e Persona

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha partecipato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 2 aprile scorso e ha espresso parere favorevole alle preintese intervenute tra il Governo – nella persona del Ministro Calderoli – e alcune Regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria) per l’attribuzione di autonomia differenziata.
Si tratta di un parere favorevole, espresso anche dalle altre regioni di centro-destra (contrarie quelle di centro-sinistra), su accordi che attribuiscono maggiori poteri alle regioni del Nord in materie di primaria rilevanza, quali sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa. I Governatori del Nord al Consiglio dei Ministri. In tali ambiti, lo Stato rinuncia in tutto o in parte all’esercizio delle proprie prerogative in favore delle regioni interessate, determinando così un assetto asimmetrico che finisce per avvantaggiare ta
lune aree del Paese e penalizzarne altre. Al riguardo, devono farsi le seguenti considerazioni.
1) I poteri del Presidente e il Consiglio regionale. In primo luogo, va chiarito che il Presidente della Regione Calabria, pur dotato di rilevanti poteri di amministrazione e rappresentanza, deve tener conto che il vigente Statuto regionale (art. 16) attribuisce al Consiglio regionale la “funzione di rappresentanza della società calabrese”; il Consiglio, inoltre, “definisce l’indirizzo politico della Regione (…) e svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale”. E tuttavia, su un tema di tale rilevanza istituzionale, nessuna seduta del Consiglio regionale risulta essere stata richiesta dal Presidente Occhiuto per discutere e deliberare l’indirizzo della Regione Calabria in ordine al contenuto specifico delle odierne preintese. Il Presidente Occhiuto rappresenta l’amministrazione regionale, ma non dispone di poteri assoluti né può unilateralmente determinare scelte di così elevato impatto politico-istituzionale. Chiedere, inoltre, che egli si confrontasse con le formazioni sociali (sindacati, associazioni, istituzioni, università), che avrebbero potuto, col prezioso metodo della partecipazione, ampliare la sua istruttoria per una scelta fondata, è forse pretendere troppo, visto che ha saltato financo il Consiglio regionale. Il Presidente Occhiuto non è nuovo a simili comportamenti, avendo già violato (1° marzo 2023), in occasione del primo parere favorevole alla legge Calderoli sull’autonomia differenziata, le prerogative del Consiglio regionale e i principi di partecipazione da tempo presenti nell’ordinamento sia nazionale sia regionale. Siamo dunque al secondo parere favorevole consecutivo, nonostante tra il primo e il secondo egli abbia inondato i media di dichiarazioni critiche e avvertimenti ultimativi a Calderoli circa l’errata imposta
zione della legge.
2) La moneta di scambio
A parte ciò, il Presidente Occhiuto ha fatto qualcosa di ulteriormente criticabile: ha “scambiato” il consenso sull’autonomia differenziata delle Regioni del Nord con la cessazione del commissariamento in sanità della Calabria. Ciò è assolutamente illegittimo, perché si tratta di due procedimenti
giuridicamente distinti e non negoziabili tra loro: nella Conferenza Unificata per l’autonomia, il parere è un atto istituzionale discrezionale; la cessazione del commissariamento sanitario, invece, è un atto vincolato a criteri tecnici e legali (conti, LEA, verifiche statali) e non a trattative politiche. Collegare le due cose, come è avvenuto nella Conferenza Stato-Regioni, ha snaturato la funzione del parere, che è risultato un atto
di scambio politico e non un giudizio obiettivo sul merito delle intese.
3) La violazione dei principi di specificità e di sussidiarietà
Ma c’è di più. Il Presidente Occhiuto, come del resto tutti i presidenti delle regioni di centro-destra, ha espresso parere favorevole nonostante le preintese non rispettino i principi di specificità e di sussidiarietà territoriale che la Corte costituzionale ha posto come condizioni imprescindibili di ogni differenziazione (sent. n. 192/2024).
3.1) Specificità Difetta, anzitutto, la specificità territoriale: le funzioni che si intendono attribuire alle Regioni del Nord non presentano alcun carattere peculiare, essendo comuni a tutte le regioni italiane.
3 Emblematico, al riguardo, è il settore sanitario. Le preintese consentono alle Regioni differenziate di gestire in autonomia rimborsi, remunerazione e compartecipazioni, determinando i corrispettivi delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche e private accreditate, senza vincoli statali di uniformità tariffaria, che invece le altre regioni continueranno ad avere.
Una simile leva, incidendo direttamente sui valori economici delle prestazioni e sugli equilibri di bilancio, rischia di avvantaggiare le
Regioni più forti e di penalizzare quelle più deboli vincolate ai parametri nazionali. La tariffa diverrebbe così uno strumento competitivo per attrarre investimenti, con l’effetto di accentuare le disuguaglianze territoriali e compromettere l’uniformità dei livelli essenziali di assistenza.
3.2) Sussidiarietà
Ma le preintese risultano carenti anche sotto il profilo della sussidiarietà territoriale. Questo principio richiede che le funzioni siano attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini solo quando ciò consenta un esercizio più efficace ed efficiente, e a condizione che resti garantita l’unità sostanziale dei diritti. Nel caso di specie, invece, il trasferimento di competenze non è giustificato da una maggiore adeguatezza funzionale, bensì si traduce in una frammentazione delle regole — come la determinazione delle tariffe sanitarie — che incidono direttamente su diritti fondamentali e richiedono, per loro natura, un quadro unitario nazionale. Analoghi esempi possono farsi anche per le altre funzioni oggetto delle preintese (protezione civile, professioni, previdenza, ecc.). Dunque, si assiste a un rovesciamento del principio di sussidiarietà:
non è lo Stato a ritirarsi perché il livello regionale risulta più adeguato a garantire maggiore efficienza, ma è il livello di alcune regioni che avanza discriminando le altre e violando l’esigenza di uniformità nazionale delle regole della pubblica amministrazione.
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Nella sanità, così come in qualsiasi altra materia istituzionale, la ricerca di maggiore capacità attrattiva regionale è legittima, ma deve svolgersi in condizioni di parità funzionale e di potere, non attraverso forme di differenziazione privilegiata. Ed infatti, fino ad oggi, la maggiore efficienza dei servizi in alcune regioni, in particolare nel settore sanitario, è stata determinata soprattutto da una superiore capacità organizzativa e gestionale della dirigenza di tali territori rispetto ad altri, e non da una dotazione di poteri più ampia o differenziata.
4) Quel giorno lo Stato non c’era
La Conferenza Unificata Stato-Regioni costituisce il necessario raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali ed è lo strumento
principale per attuare il principio di leale collaborazione. In tale sede, lo Stato dovrebbe agire come garante imparziale dell’interesse nazionale nel suo complesso. Tuttavia, nel caso in esame, tale funzione appare seriamente compromessa. La figura del Ministro Roberto Calderoli — storicamente
legato a istanze secessioniste, già presidente del c.d. “Parlamento Padano” negli anni 2003, 2007 e 2011, nonché condannato per odio razziale con sentenza non definitiva (ha usufruito della prescrizione non rinunciandovi; Tribunale di Bergamo 2019, Cassazione 2022, nuovo processo 2023, tutte a lui sfavorevoli) — incarna un indirizzo politico marcatamente sbilanciato a favore delle regioni del Nord. Questo corto circuito identitario rompe l’equilibrio necessario al confronto istituzionale, portando a una conclusione paradossale: in quella Conferenza, tra spinte autonomiste e favoritismo politico, lo Stato, come garante dell’interesse nazionale, era di fatto assente e chi lo rappresentava appariva, alla luce della sua storia, come tutore dell’interesse della controparte negoziale.
5) Conclusione
Non vi è molto da aggiungere a quanto già osservato, se non che il voto espresso appare dettato da un vincolo di maggioranza governativa, più che da un’oggettiva consapevolezza o da una convergenza di interessi tra le Regioni del Sud e quelle del Nord. Il Presidente Occhiuto e gli altri esponenti del centro-destra dovrebbero abbandonare la narrazione secondo cui l’autonomia differenziata sarebbe idonea a favorire lo sviluppo anche delle Regioni meridionali: si tratta di un’affermazione generica e priva di qualsivoglia minima dimostrazione. Al contrario, le intese in questione — ove dovessero consolidarsi in legge — rischiano di attribuire concretamente maggiori poteri alle Regioni del Nord, con conseguente pregiudizio per l’unità dell’ ordinamento e in contrasto con i principi di un regionalismo cooperativo, solidale ed egualitario, così come delineato dalle Madri e dai
Padri costituenti. È possibile che il Presidente Occhiuto, come molti altri politici di destra, specie dopo il disastro del referendum sulla giustizia e il tramonto del premierato, confidi in un esito finale negativo del procedimento legislativo; ma non si può credere che egli, e gli altri “patrioti”, ritengano davvero utile all’Italia e al Sud l’autonomia differenziata di Calderoli a favore delle regioni del Nord. Ma, in materie di tale rilevanza, non è ammissibile un approccio assimilabile a quello di un giocatore d’azzardo, che confida nell’esito finale della partita mentre, mano dopo mano, accumula perdite.

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