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Fondazione Corrado Alvaro | Il TAR smonta il teorema dello Stato: San Luca non può essere condannata per sospetto

Da LaNovitàOnline di Pasquale Motta

Annullato lo scioglimento deciso dalla Prefettura di Reggio Calabria: per i giudici non bastano parentele scomode, suggestioni antimafia e valutazioni di opportunità culturale per commissariare una fondazione. Una sentenza che restituisce dignità al diritto e mette un argine alla deriva liberticida del sospetto

C’è ancora un giudice a Berlino. Questa volta siede al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che con una sentenza destinata a far discutere ha annullato il decreto prefettizio con cui era stata sciolta l’amministrazione della Fondazione “Corrado Alvaro” di San Luca.   

Una decisione pesantissima, perché non si limita a correggere un vizio formale. Il TAR entra nel cuore del provvedimento e ne demolisce l’impianto: la Prefettura ha usato l’articolo 25 del codice civile oltre i suoi limiti, trasformando un potere di vigilanza sulla legittimità in un giudizio politico-amministrativo sulla gestione culturale della Fondazione.   

Il primo punto è decisivo: alla Fondazione non viene contestato alcun atto contrario alla legge, allo Statuto o all’atto costitutivo. Non c’è una delibera illegittima, non c’è una violazione statutaria, non c’è un comportamento concreto capace di giustificare lo scioglimento. C’è, invece, una valutazione di merito: secondo la Prefettura la Fondazione avrebbe fatto poco, avrebbe avuto attività episodiche e non avrebbe perseguito adeguatamente i propri scopi. Ma il TAR ricorda che lo Stato non può sostituirsi alla libertà organizzativa di una fondazione privata.   

Ancora più netto il passaggio sui presunti profili antimafia. Il TAR afferma che le valutazioni prefettizie sul pericolo di condizionamento mafioso e sui requisiti di onorabilità e indipendenza di alcuni consiglieri esorbitano dal potere previsto dall’art. 25 c.c.. Tradotto: non si può sciogliere una fondazione culturale sulla base di rapporti parentali o sospetti generici, quando manca una condotta concreta degli amministratori contraria alla legge o allo scopo dell’ente.   

È qui che cade il castello. Perché il provvedimento sembrava costruito attorno a una logica ormai insopportabile: San Luca come feticcio nazionale della legalità, luogo simbolico su cui esercitare la forza dello Stato anche quando il diritto non regge. Ma il diritto, ogni tanto, torna a parlare. E dice che la legalità non può diventare arbitrio, che l’antimafia non può trasformarsi in una clava culturale, che una comunità non può essere commissariata moralmente all’infinito. 

Il TAR boccia anche l’argomento economico. La Prefettura aveva evocato una progressiva erosione del patrimonio e un possibile rischio futuro di default. Ma i giudici rilevano un esame lacunoso dei bilanci e del patrimonio e richiamano la perizia prodotta dai ricorrenti, secondo cui la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione restava solida e coerente con la continuità operativa.   

La sentenza, dunque, ristabilisce un principio elementare: lo Stato può vigilare sulla legalità, non può decidere quanta cultura sia sufficiente, né commissariare un ente perché alcuni nomi non piacciono o perché San Luca deve restare prigioniera della sua narrazione criminale

Ora bisogna augurarsi che questa vicenda finisca qui. Perché sarebbe grave se il Ministero dell’Interno decidesse di trascinare la Fondazione in un nuovo contenzioso davanti al Consiglio di Stato solo per inseguire una ragione che il TAR ha già smontato punto per punto. 

La Fondazione Corrado Alvaro non è stata “salvata” da un cavillo. È stata restituita al diritto. E forse, per una volta, anche San Luca è stata sottratta alla caricatura di Stato

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